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giovedì 21 aprile 2011

Inasprire e dare applicazione effettiva al reato di calunnia





Il reato di calunnia (art. 368 c.p.) è una fattispecie di “delitto” particolarmente odioso.
Esso ricorre quando si incolpa falsamente qualcuno di un reato - con atto rivolto alle pubbliche autorità - inducendo nei suoi confronti un’indagine o un procedimento giudiziario che potrebbe sfociare in una condanna penale, qualora la falsità dell'accusa non dovesse essere scoperta.
Le false accuse di violenza sessuale o di violenza domestica, ad esempio, sono per l’appunto reati di calunnia.
Si tratta di atti di violenza sordida nei confronti di chi la subisce, assai più devastanti sul piano psicologico, sociale e materiale di altre forme di sopraffazione, in quanto riduce la persona all'impotenza davanti alla “Giustizia” ufficiale, la quale si rovescia, con un effetto perverso, nel suo esatto contrario, ergendosi contro l’individuo come un Moloch ciecamente punitivo e moralmente ingiusto.
Il caso di Carlo Parlanti, in materia, insegna quali possono essere le conseguenze di un’azione calunniatoria che non venga riconosciuta come tale dalle autorità preposte. La sua intera esistenza è stata violentata, per una falsa accusa di stupro mossa ai suoi danni, portandolo ad un'estraniazione dal consorzio civile delle “persone perbene” che, da circa 7 anni, in carcere, lo sta privando dei beni più preziosi della vita: salute, libertà, onore, fiducia.
Eppure, nonostante l’inoppugnabile gravità della condotta del calunniatore (o della calunniatrice, come più spesso si verifica) nel codice penale italiano il reato di calunnia non è annoverato neanche tra i delitti contro la persona (Tit. XII) ma tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia (Tit. III).
Secondo una concezione vagamente sovietica del bene da sottoporre a tutela giuridica, infatti, il legislatore ha ritenuto prevalente il bene burocratico dell’azione amministrativa – il corretto funzionamento della macchina giudiziaria – persino rispetto al valore costituzionalmente garantito della libertà personale.
Come a dire che l’apparato pubblico viene prima dell’individuo e dei suoi diritti fondamentali.
Una serie di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali non sempre convergenti hanno, inoltre, reso l’applicazione dell’istituto in questione incerto, ondivago e, in alcuni casi, persino disatteso, tanto da spingere alcuni a parlare di “interpretazioni aberranti” non infrequenti.
A parziale conferma di queste tesi va, ad esempio, osservato quanto riportato dall'AMI intorno al fenomeno delle false accuse, che ricorrono con allarmante frequenza nei casi di separazione, configurando una vera e propria emergenza sociale e giudiziaria: «E’ certificato che nel 75% dei casi le denunce penali nei confronti del coniuge sono palesemente false, infondate e strumentali all’ottenimento di immediati risultati nelle cause di separazioni e divorzi», dice il presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, avv. Gian Ettore Gassani, prendendo spunto dalla sentenza del Tribunale di Varese che ha condannato una donna separanda ad euro 10.000 per ‘abuso di processo’.
Sennonché, piuttosto che parlare di fattispecie tipiche della calunnia, si è arrivati addirittura a configurare una diversa tipologia di reato - lo "stalking giudiziario" - pur di non dare applicazione ad una norma che, laddove applicata secondo la lettera, comporterebbe pesanti condanne in luogo delle miti sanzioni collegate a comportamenti molesti.
Questo, infatti, il tenore letterale della norma:
Art. 368.
Calunnia.

Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (pena abolita).
Non dispongo di statistiche ufficiali sull'effettiva applicazione dell'istituto normativo, per le quali servirebbe peraltro una faticosa ricerca mirata, data la complessità e l'eterogeneità dei fatti giudiziari.
Annamaria Franzoni
Che qualcosa non torni come dovrebbe lo possiamo desumere, tuttavia, anche da alcune notizie di cronaca sul tema.
Abbiamo, infatti, notizia di quale sia stata la nuova condanna subita da Annamaria Franzoni – tetra protagonista del delitto di Cogne, secondo la giustizia togata – per il reato di calunnia ai danni del vicino di casa della famigerata villetta, da costei indicato sulle prime come l’omicida del povero Samuele.
Un anno e quattro mesi di detenzione, a fronte di una richiesta della procura di due anni e tre mesi.
Ripeto, l’accusa rivolta dalla donna al vicino era quella di essere l’assassino del figlio; accusa che, poi, si sarebbe rivelata infondata ma che, comunque, avrebbe significato per quest’uomo – se la vicenda giudiziaria avesse preso un altro corso – una pena non inferiore agli anni 21 (art. 575 c.p.).
Naturalmente, non conoscendo le carte processuali non possiamo sapere cosa abbia motivato una sentenza tanto "indulgente" nei confronti della Franzoni.
Ciò che, però, sappiamo, è che la pena irrogata appare decisamente inferiore alla cornice edittale della fattispecie (quantomeno da 4 a 12 anni).
Resteremo, inoltre, ad aspettare il verdetto che riguarderà Amanda Knox, anche lei imputata per calunnia nei confronti di alcuni poliziotti (la calunnia sembra essere una strategia tipicamente femminile) accusati di averla maltrattata nel corso di un interrogatorio.
Non abbiamo, infine, notizia delle conseguenze che dovrebbero riguardare la ragazza spagnola la quale, come alcuni ricorderanno, non ha esitato a denunciare un falso stupro per coprire le sue "avventure sessuali" in pieno centro a Roma (anche se, in questo caso, si tratterebbe di simulazione di reato); o che dovrebbero sicuramente riguardare la ragazza nomade (e ladra) che aveva incolpato alcuni carabinieri di stupro dopo un arresto.
Dalle scarne, occasionali informazioni che si possono attingere intorno alla questione sembra, a conti fatti, che il reato di calunnia trovi scarsa e discutibile applicazione nei tribunali italiani.
Tutto questo è inaccettabile, in quanto sottostima la gravità di un fenomeno che, invece, si va amplificando - forse anche per il ridotto regime sanzionatorio - e che va trasformando le relazioni umane in relazioni giudiziarie, con un ricorso ossessivo e strumentale all'apparato poliziesco soprattutto da parte femminile.
Sembrano, a questo proposito, confermate anche le osservazioni formulate da S. Zecchi sul Giornale del 25 luglio scorso: «Il modo di procedere segue un copione altrettanto violento quanto la presunta violenza denunciata: intanto si mandi in galera l’accusato, lo si dà in pasto all’opinione pubblica, poi si vedrà se è davvero colpe­vole. Sembra quasi che il giudi­ce debba fare ammenda di un atavico senso di colpa, per il quale la nostra civiltà non avrebbe sufficientemente pro­tetto, nella sua storia millena­ria, donne e bambini. Insom­ma, meglio credere sempre a un bambino o a una donna: se sono bugiardi poi si vedrà.»
Per tutte le considerazioni sinora svolte, pur nella loro incompletezza, sembra necessario invocare la corretta applicazione del reato di calunnia, ogniqualvolta esso venga perpetrato, e che la norma rimanga cogente in tutte le situazioni in cui una falsa accusa può devastare l'esistenza di chiunque, assicurando la condanna di chi si avvale di questi mezzi criminosi.
Sarebbe, poi, necessario un inasprimento delle pene previste, al fine di introdurre elementi sanzionatori di deterrenza rispetto ad un fenomeno che va assumendo connotazioni aberranti e moralmente sottostimate.

Il secondo sasso nello stagno segue il primo.

Continua: "Inasprire e dare applicazione effettiva al reato di calunnia"
lunedì 22 novembre 2010

Carlo Parlanti – un caso simbolico

E’ stato pubblicato, da poche settimane, il libro “Stupro? Processi perversi – Il caso Parlanti”, per l’editore Armando, scritto dal noto psichiatra e criminologo forense Vincenzo Maria Mastronardi, con le collaborazioni dell’Avvocato Walter Mastroeni e di Ascanio Trojani, criminalista tecnico.MASTRONARDI
Il libro, al di là degli scopi scientifici perseguiti, rappresenta un nuovo tentativo di portare l’attenzione pubblica - sinora pressoché inesistente - sulla clamorosa ingiustizia patita dal nostro connazionale Carlo Parlanti il quale, sperimentando sulla propria pelle le sofferenze che in letteratura sono incarnate dalla figura vendicativa di Edmond Dantés, è ristretto ormai da anni nella prigione americana di Avenal (California) a causa di una diffamante e calunniatoria azione penale intentata a suo danno dalla ex convivente americana, Rebecca White.
L’accusa che la White ha fatto cadere sulla testa di Carlo è quella della “violenza sessuale e domestica”, aggravata dal sequestro di persona; sulla base di questa denuncia è stato spiccato un mandato di cattura internazionale che ha raggiunto Carlo in Germania dove, nel luglio del 2004, è stato fermato ai controlli dell’aeroporto di Düsseldorf per essere, dopo circa un anno, estradato negli USA.
Per tali accuse, totalmente prive di riscontri investigativi o della minima evidenza probatoria persino nella fase processuale, Carlo è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione; pena che, com’è facilmente intuibile, Carlo sta scontando in una difficile condizione di sconforto che ne va minando, con il passare del tempo, anche la salute fisica.Carlo Parlanti
E’ stata sufficiente la parola di una donna – donna, peraltro, riconosciuta come psichicamente labile e non nuova ad iniziative del genere – per condannare, pur in presenza delle garanzie processuali e dei sostanziali diritti di difesa in giudizio, Carlo Parlanti, il quale si professa innocente da anni nell’indifferenza delle istituzioni nazionali. Inoltre - a quanto ne so e spero che le cose siano nel frattempo cambiate - l’eventuale riapertura del processo (il c.d. habeas corpus, nell’ordinamento americano) comporterebbe un esborso in spese legali talmente alto da non poter essere sostenuto da chi - come i familiari, gli amici e, principalmente, la sua compagna Katia Anedda - si adopera da anni per la sua causa.
Personalmente non ho ancora avuto modo di acquistare il libro, ampi stralci del quale sono leggibili su google libri a questo indirizzo; si tratta, tuttavia, della parte propriamente tecnica, dalla lettura della quale, per chi non fosse al corrente dello svolgersi dei fatti, si può conoscere nel dettaglio la situazione giudiziaria, le manchevolezze processuali e l’assoluta inconsistenza fattuale del quadro accusatorio sostenuto da Rebecca White.
Non è, tuttavia, leggibile – per evidenti diritti di copyright – la seconda parte del libro, che contiene la polpa più specificamente politica della questione e le considerazioni generali che Mastronardi svolge, a partire dal caso specifico, sul clima mediatico che giustificherebbe l’assurdo unilateralismo giudiziario nei casi di “violenza sessuale” in America e sui moventi strumentali in ragione dei quali un numero sempre crescente di donne – negli USA, in particolare, ma anche da noi in forma analoga – si serve di false accuse di stupro per ricavarne benefici giudiziari, economici o, addirittura, semplicemente psicologici o strumentali.
Andrebbe, infatti, anche considerato – dato tutt’altro che secondario – che l’accusatrice avrebbe ottenuto, in seguito alla condanna di Carlo, notevoli vantaggi economici compreso, a quanto consta, una sorta di vitalizio che l’assistenza americana pare assicuri alle vittime di violenze sessuali; da noi casi analoghi, come abbiamo già visto nell’articolo dedicato a Matteo Sereni, riguardano ormai l’86% dei casi di separazione, che sfociano in strumentali accuse di abusi denunciati dalle donne, il 95% delle quali si rivelano, ad ulteriori approfondimenti, infondate o totalmente inventate.
Prima ancora della pubblicazione, ho ricevuto da Carlo – con il quale sono rimasto in contatto epistolare e, per un periodo, anche telefonico – l’accorata richiesta di promuovere il libro (per quello che rientra nelle mie ridotte possibilità informative), di divulgarne l’esistenza ed i temi, di farlo conoscere al più alto numero di persone, di far circolare la notizia il più possibile, allo scopo di contribuire a far emergere il suo caso, in modo che venga finalmente posto sotto i riflettori dei media e mobiliti, come sinora non è mai successo, l’opinione pubblica italiana in suo favore.
E’ quello che sto tentando di fare con questo articolo rendendomi portavoce, nel mio piccolo, dell’appello di Carlo, il quale ripone molte speranze in questa nuova iniziativa ed io con lui;  per cui invito chiunque legga queste pagine, anche solo occasionalmente, ad acquistare il libro di Mastronardi, a promuoverne la lettura, ad interessarsi della vicenda di Carlo e a renderla nota, ciascuno con i propri mezzi e possibilità, per contribuire al difficile scopo di restituire a Carlo libertà, giustizia e dignità.carlo-parlanti
E, se dovessi aggiungere una speranza personale, anche per vedere la White condannata come merita per la barbara ed infame “violenza” perpetrata contro quest’uomo; ma sono quasi certo che questa speranza rimarrà insoddisfatta, dato il clima generale su certe questioni.
Peraltro, prima ancora di acquistare il libro e prendere visione integrale dei suoi contenuti più generali – il minimo sindacale per chi, come me, si occupa di questione maschile e ne ha fatto motivo di studio – intendo proporre alcune considerazioni che fanno, a mio avviso, del caso Carlo Parlanti un caso simbolico in quanto espressione concreta e tangibile, pur nella sua singolarità apparente, di una situazione più ampia e generalizzata che ci riguarda tutti.
Ritengo, infatti, che non si possa comprendere appieno, nel suo significato, il caso Carlo Parlanti laddove lo si volesse derubricare a mero errore giudiziario, senza prendere in considerazione l’atmosfera culturale, l’insistenza mediatica e le connesse politiche in materia di violenza sessuale che caratterizzano, ormai da diversi anni, la vita pubblica del mondo occidentale e da cui il caso Parlanti scaturisce come un dato sostanzialmente inevitabile; insomma, è successo a lui ma potrebbe succedere a ciascuno di noi e Carlo non è certamente il solo a subire questo tipo di violenza morale e personale.
Sulla spinta delle lobbie femministe che, come avvenuto inizialmente negli USA, hanno fatto del tema della vittimologia femminile e della violenza maschile un presidio politico di asserito “progresso” e di asserita “civiltà”, di fatto incontrastato, la prassi giudiziaria prevalente nei paesi occidentali, compreso il nostro, attribuisce alla denuncia ed alla deposizione della vittima (vera o presunta) di violenze sessuali un valore probatorio sostanziale, secondo il noto e immorale principio dell’inversione dell’onere della prova; ossia, la presunzione di colpevolezza dell’accusato prende il posto della liberale e civilissima presunzione di innocenza sino all’ultimo grado di giudizio su cui si basa, per ogni altro tipo di reato penale, il fondamentale assetto giuridico dei paesi avanzati che, proprio per questo motivo, siamo soliti definire civili e progrediti.
Si provi ad immaginare cosa potrebbe avvenire se un principio del genere fosse adottato per i furti o per gli omicidi; chiunque potrebbe accusare, per i motivi più insondabili ed abietti, qualcun altro di avere commesso un delitto e, senza portare alcuna prova reale a carico dell’accusato, spetterebbe a quest’ultimo trovare prove a proprio discarico. In assenza di queste “prove di innocenza”, magari per la sola mancanza di un alibi certo e documentato, l’accusa sarebbe da ritenersi verosimile e fondata. Definire un simile principio un’aberrazione appare, onestamente, il minimo; eppure questo principio viene regolarmente praticato nei tribunali americani, italiani ed occidentali in genere, benché con gradazioni e radicalismi diversi da giudizio a giudizio e da tribunale a tribunale, ma solo in materia di violenza sessuale.
La calunnia
Lo si può e lo si deve definire un’aberrazione ed una ferita grave alla civiltà giuridica liberale anche nella considerazione che, in tal modo, si mette nelle mani delle donne – prima ancora di ogni altra considerazione psicologica – non uno strumento di difesa ma un’arma di ricatto potenzialmente e strumentalmente utilizzabile per ottenere ogni tipo di vantaggio, di vendetta o di risarcimento pecuniario; non si parla ancora a sufficienza di questo fenomeno abietto messo in atto, con sconcertante e meschina disinvoltura, da un numero sempre più ampio di donne, pronte a “violentare” l’esistenza degli uomini che attraversano la loro vita con false accuse che sconfinano nella calunnia giudiziaria e che mette in risalto quel lato oscuro femminile di cui troppi sono inclini a negare l’esistenza, nella stupida ed irrealistica convinzione che donna significhi solo pace ed amore.
La vita di Carlo Parlanti è, in sostanza, stata violentata dalla macchina politica e propagandistica messa in moto negli USA dalle lobbie femministe, di cui ha scritto il fondatore della questione maschile – Warrenn Farrell – nel suo libro “Il mito del potere maschile”, il quale già nei primi anni novanta descriveva la “politica dello stupro” in atto in America come politica intimidatoria verso il mondo maschile, realizzata attraverso un “terrorismo giudiziario” che divide pregiudizialmente il mondo in due categorie; uomini e donne, gli uni sempre colpevoli, per definizione ideologica, le altre sempre innocenti, per definizione ideologica.
Questa è la convinzione di chi scrive in merito alla condizione di Carlo Parlanti, il quale è entrato nel tritacarne politico della speciale tutela al mondo femminile realizzata attraverso lo speciale sacrificio di quello maschile; ma solo dopo aver letto il libro nella sua interezza si potrà capire se il lavoro di Mastronardi prenda o meno in considerazione questa ipotesi esplicativa, così estranea alla correttezza politica tanto in voga.
Mi auguro di poter scrivere a Carlo che le cose stanno effettivamente così e che, soprattutto, la diffusione del libro, di queste idee e la conoscenza di queste aberrazioni politiche e giuridiche possano fare della sua drammatica storia il simbolo di un rinnovamento sociale, culturale e politico nel quale a nessuno e a nessuna venga più conferita, per via legislativa o giudiziaria, libertà di calunnia e che nessuno e nessuna venga mai più definito colpevole o innocente con un atto pregiudiziale.
Solo così la sua prigionia non sarà stata solo un’inutile e personale sofferenza senza significato.
Continua: "Carlo Parlanti – un caso simbolico"