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venerdì 1 ottobre 2010

Molestie sessuali e “pregiudizio di colpevolezza”



Il "principio di colpevolezza" per la Corte Costituzionale.

I principi di ordine generale sull’imputabilità giudiziaria del cittadino, così come esplicitati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, stabiliscono che: “…Nelle prescrizioni tassative del codice [penale, n.d.r.] il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli é lecito e cosa gli é vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione”.
Si legge, inoltre, ancora nella stessa sentenza: “...Se l'obbligo giuridico si distingue dalla ‘soggezione’ perchè, a differenza di quest'ultima, richiama la partecipazione volitiva del singolo alla sua realizzazione, far sorgere l'obbligo d'osservanza delle leggi (delle ‘singole’, particolari leggi) penali, in testa ad un determinato soggetto, senza la benché minima possibilità, da parte del soggetto stesso, di conoscerne il contenuto e subordinare la sua violazione soltanto ai requisiti ‘subiettivi’ attinenti al fatto di reato, equivale da una parte a ridurre notevolmente valore e significato di questi ultimi e, d'altra parte, a strumentalizzare la persona umana a fini di pura deterrenza.”
Sin qui l’importanza annessa dalla stessa Corte Costituzionale - che è, vale ricordarlo, il Giudice sovraordinato delle leggi - alla possibilità effettiva di conoscenza delle norme vigenti, da parte del cittadino, ai fini dell’imputabilità personale per la loro eventuale violazione.

Detto in altre parole, se non esiste una definizione chiara ed oggettiva di cosa sia un comportamento penalmente rilevante in quel determinato contesto della vita associata, lo Stato non può pretendere dal cittadino, com’è ovvio che sia, la perfetta osservanza di quelle norme particolari.
Questo è, tra l'altro, ciò che distingue un cittadino da un suddito (la Corte parla di stato di ‘soggezione’ dell’individuo) e lo Stato (il legislatore) da un Leviatano irrazionale che assoggetta, arbitrariamente, i sudditi al proprio oscuro volere.
Credo di avere speso sin troppe parole, sinora, per illustrare un principio elementare della nostra civiltà giuridica e del nostro assetto democratico, che garantisce (o dovrebbe garantire) per via costituzionale il comune cittadino dall’arbitrio di norme irragionevoli.
Non vedo, inoltre, chi potrebbe seriamente mettere in discussione un criterio oggettivo di partizione della realtà, tale da consentire a tutti noi, in un modo o nell’altro, di comprendere cosa sia ritenuto comunemente “lecito” e cosa “illecito” e, in tal modo, di evitare – come si dice, altrettanto comunemente - guai con la legge.

Le molestie sessuali secondo l'ISTAT: come si costruisce il pregiudizio di colpevolezza.

A smentire quest'ultima considerazione ci pensa, ancora una volta, l’ISTAT che, con la ricerca “Le molestie sessuali – anni 2008/2009 –" di recente pubblicazione, va nella direzione esattamente opposta rispetto a quei basilari principi di buon senso, acclarati dalla Corte Costituzionale in chiave giuridica, sulla base dei quali siamo soliti misurare le condotte individuali e la loro eventuale censurabilità.

Infatti, esattamente com’era avvenuto per la famigerata ricerca sulla “violenza maschile contro le donne”, risalente ad alcuni anni fa, metodologia di ricerca, presupposti di valore e criteri concettuali utilizzati si prestano a tali e tante contestazioni da far ritenere la ricerca stessa qualcosa di più vicino ad un comunicato propagandistico, con effetti sociali intimidatori (con finalità di deterrenza, direbbe l'Alta Corte), piuttosto che un'elaborazione su basi scientifiche, come vorrebbe (e dovrebbe) essere.
Vediamo perché.
Occorre innanzitutto premettere che il generico termine "molestie sessuali" non è neanche previsto dal nostro ordinamento nel senso che, con l'emanazione della legge 66, nel 1996, tutte le fattispecie di reati a carattere sessuale sono rubricate nella categoria ideologica degli "atti sessuali" e sanzionate tutte, senza eccezione alcuna, come "violenza sessuale"; tanto la pacca sul sedere quanto lo sguardo troppo prolungato sulla scollatura sono punibili, dal 1996 in poi, come espressioni di violenza sessuale.
Non so quanti siano al corrente di questa realtà ma questa è la realtà delle cose giuridiche, anche nel nostro Paese.
Non potendo, l'ISTAT, discernere seriamente tra comportamenti dalla gravità tanto differenziata (dalla violenza carnale al banale ammiccamento, sino alla semplice battuta di spirito) ha, pertanto, ideato quella che dovrebbe risultare una specificazione dei comportamenti di minore gravità, distinta da quelli propriamente criminogeni, ricavandone questa approssimativa elencazione:
  • molestia verbale
  • pedinamento
  • esibizionismo
  • molestia fisica
  • telefonate oscene
Fatta eccezione per le telefonate oscene e per gli atti di esibizionismo - di cui si può anche intuire il significato senza troppe specificazioni - non si trova, all'interno dell'intero documento pubblicato, una definizione anche solo vagamente oggettiva di 'molestia verbale' e di 'pedinamento'.
Quando ricorre la molestia verbale e quand'è che ci si trova davanti ad un pedinamento?
L'ISTAT non lo spiega, lo dà per scontato, laddove io potrei considerare una battuta di spirito ciò che l'ISTAT (e le sue intervistate) chiama molestia verbale - come insegna il caso dell'ex assessore milanese Paolo Massari - e semplice curiosità umana ciò che l'ISTAT (e le sue intervistate) chiama pedinamento.
Per quanto riguarda la 'molestia fisica' - la più grave, evidentemente - la definizione utilizzata è: "le situazioni in cui la donna è stata avvicinata, toccata o baciata contro la sua volontà."
Dunque, non solo toccare o baciare, senza alcuna specificazione dei modi e delle forme, ma addirittura l'avvicinamento indesiderato viene considerato ed annoverato tra le molestie sessuali; ossia, il semplice avvicinamento spaziale, come se fosse l'invasione di un'area sottoposta a confinamento militare, risulterebbe, secondo questa logica inquisitoria, come un "atto sessuale"e, in quanto tale, a norma di legge, una "violenza sessuale".
Il picco dell'arbitrarietà colpevolizzante nell'interpretazione dei comportamenti maschili quotidiani la si raggiunge, tuttavia, in materia di "ricatti sessuali sul posto di lavoro", per la misurazione dei quali il quesito posto alle intervistate - riportato in una nota a piè di pagina 8 del documento - è il seguente: “qualcuno le ha fatto capire che se fosse stata disponibile sessualmente avrebbe potuto avere in cambio un lavoro, ad esempio le hanno chiesto se era fidanzata, se era disponibile ad uscire la sera o ad andare a cena o a pranzo fuori insieme?”

Lascio al singolo lettore valutare se ci si trovi di fronte ad un'interrogativo che individua un comportamento ricattatorio o se non si tratti di una cultura del sospetto elevata, istericamente e pregiudizialmente, a fonte di prova di un abuso.
Sulla base di items dalla concettualizzazione tanto generica - tali, quindi, da poter condurre a qualsiasi conclusione - e tenendo bene a mente che lo scopo della ricerca sarebbe stato quello di misurare il livello di diffusione di un fenomeno antigiuridico, l'ISTAT ha sottoposto ad intervista telefonica un campione, negli anni 2008 e 2009, pari a 24 mila 388 donne di età compresa tra i 14 e i 65 anni; le proiezioni statistiche della ricerca avrebbero, così, portato alla conclusione che "circa la metà delle donne in età 14-65 anni (10 milioni 485 mila, pari al 51,8 per cento) hanno [avrebbero] subito nell’arco della loro vita ricatti sessuali sul lavoro o molestie in senso lato".
La molestia più diffusa sarebbe quella verbale (anche se non si sa bene di cosa si tratti), con il 26,6 per cento, seguite dagli episodi di pedinamento (21,6 per cento), dagli atti di esibizionismo (20,4 per cento), dalle molestie fisiche (19 per cento) e dalle telefonate oscene (18,2 per cento). Per ciò che riguarda il fenomeno sul posto di lavoro, sarebbero un milione 224 mila le donne che avrebbero "subito molestie o ricatti sul posto di lavoro, pari all’8,5 per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione".
Rinviamo al link della ricerca per gli eventuali approfondimenti statistici del caso, avendo noi, già con questi dati, l'intera polpa della questione.
In realtà, quello che è stato svolto dall'ISTAT, in regime di convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, non è una rilevazione oggettiva del fenomeno - per la quale si sarebbe dovuto portare, come variabile di riferimento, quantomeno il dato giudiziario effettivo esistente nei tribunali italiani - né, tantomeno, un sondaggio d'opinione fine a sè stesso, circa la percezione soggettiva femminile degli atteggiamenti maschili.
Più propriamente, a nostro giudizio e sulla base delle evidenze metodologiche e concettuali di cui abbiamo detto, quello svolto dall'ISTAT risulta essere un processo sommario di massa nel quale - in barba a qualunque elementare principio del contraddittorio (audiatur et altera pars) - è stata ammessa a rappresentare le proprie ragioni e la propria versione dei fatti unicamente una delle parti in gioco (il mondo femminile) e del tutto tralasciate, come se non fossero chiamate in causa anche quelle, le ragioni e la versione dei fatti dell'altra parte in gioco (quella maschile).
Perché, ad esempio, non viene condotta un'analoga ricerca sulla percezione che gli uomini hanno del proprio comportamento e sul significato che loro, soggettivamente, riconoscono come sconfinamento nell'illecito?
Perché non mettere a confronto situazioni tanto soggettive, assegnando ad una sola parte in gioco la definizione, unilaterale e personalmente interpretabile, di ciò che è lecito e ciò che non lo è?
Sulla base di quale folle logica procedurale si può assegnare ad una sola delle parti in causa la veste, contemporanea, di parte lesa e di giudice giudicante dell'accusato?
Messa nei termini in cui l'ha messa l'ISTAT, invece, si tratta semplicemente di un'opera di colpevolizzazione di massa del mondo maschile, inversamente proporzionale alla vittimizzazione di massa del mondo femminile che si vorrebbe accreditare per via scientifica, perché, oltre a quello che dicono le cifre, abnormi e grottesche, si deve prestare attenzione al fatto che di reati si tratta ed i reati vanno, prima di tutto, definiti oggettivamente.
I reati, in summa, si accertano, non si postulano come hanno fatto l'ISTAT ed il suo committente, dato che il primo è un istituto di ricerca statistica ed il secondo un organo del Governo e nessuno dei due è mai stato investito, a quanto risulta, delle funzioni straordinarie di tribunali del popolo.
Quanto detto sinora vale per tutte le buone e solide ragioni dettate dal buon senso; quelle fatte proprie, come si è visto, dalla Corte Costituzionale in ordine alla necessità inderogabile che le norme (e, quindi, anche la loro violazione) abbiano una loro conoscibilità e riconoscibilità oggettiva se si vuole rimanere nell'alveo di garanzie giuridiche comuni, senza sconfinare nell'arbitrio della delazione e della conseguente caccia alle streghe.
Come, infatti, avveniva nella Germania nazista o nell'Unione Sovietica o nell'America maccartista, dove il vicino di casa poteva far incriminare l'inquilino della porta accanto sulla base di una generica accusa di ostilità al regime ed alla sua ideologia.

Il pregiudizio di colpevolezza.

Ma cosa ha reso e rende possibile che un organo dello Stato, anzi due, promuovano indagini statistiche predeterminate nelle conclusioni, allo scopo di fornire una rappresentazione della realtà sociale, pubblicamente accreditata, tanto deformata nei presupposti quanto deformante nelle conclusioni?
La nostra risposta è semplice ed immediata: pregiudizio ideologico.
Quando la scienza è mossa dall'ideologia (e dalla politica), si preoccupa soltanto di andare alla ricerca delle conferme necessarie a consolidare i propri pregiudizi di partenza, invece di andare alla ricerca - come ci ha insegnato K. Popper, prima degli altri - della verifica e dell'eventuale disconferma delle ipotesi di partenza.
Non è, quindi, affatto un caso che la ricerca sia stata condotta con la partecipazione e sotto l'egida del dipartimento per le pari opportunità - com'è noto, schierato ideologicamente in modo preconcetto - allo scopo di alimentare quel "pregiudizio di colpevolezza" con il quale, dal femminismo in avanti, è stato descritto il "maschio" ed i suoi comportamenti.
L'autorevolissimo editorialista del Corsera, P. Ostellino, in un articolo pubblicato nel luglio scorso, dall'emblematico titolo "Se vige il pregiudizio di colpevolezza", scriveva: "...in sede processuale, l' accusa - lo può testimoniare ogni avvocato penalista - per il solo fatto d' essere formulata da un potere dello Stato, gode di fatto (ancorché non in diritto) di una condizione di privilegio sulla difesa e, a livello di opinione pubblica, è credibile e persino giusta per definizione. Il «pregiudizio di colpevolezza» - invece di quello liberale di innocenza - è un riflesso della nostra vocazione totalitaria per lo Stato etico (fascista, comunista, teocratico che sia). In nome della Collettività - che è poi l' astrazione ideologica cui fa capo, in concreto, il potere di politici, pubblici amministratori, magistrati e che, per dirla con Marx, è espressione della cultura dominante - ci compiacciamo quando «è fatta giustizia», non quando «si afferma la Giustizia»."
Ecco, noi crediamo che le indagini accusatorie condotte dall'ISTAT, in sinergia con la ministra Carfagna e con quelle che l'hanno preceduta, rispondano a questa logica; quella di avvalorare e cronicizzare, a livello di opinione pubblica, un "pregiudizio di colpevolezza" nei confronti degli uomini, per assecondare la predominante prospettiva etico-politica pro-female di cui è intasata la nostra cultura; una prospettiva comunque finalizzata ad affermarsi come cultura dominante di tipo totalitario, perché non ammette altre ragioni oltre le proprie, anche a costo di sfociare nell'arbitrio di cui si è detto e di imporlo per via legislativa e giudiziaria.
Ciò che ne residua, a livello delle persone comuni le quali rimangono, comunque, i destinatari ultimi di questa propaganda, è il crescente disagio con il quale ormai tanti uomini si accostano alle donne, non sapendo esattamente cosa sia ammesso e cosa no, cosa sia lecito e cosa no; non sapendo più, insomma, come avvicinarsi.
Sanno solo di doversi accostare ad un giudizio indecifrabile di idoneità comportamentale, interamente e soggettivamente depositato nelle mani di lei, che potrebbe anche risolversi, sulla sola base della percezione soggettiva della singola tizia, in una denuncia penale.
Questo è, a guardare fino in fondo la questione, ciò che produce la cultura del sospetto generalizzato verso il mondo maschile - promossa anche dall'ISTAT e dalle c.d. pari opportunità, sulla falsariga del "femminismo di fatto" di cui è pervasa la nostra cultura - ed il pregiudizio di colpevolezza indiscriminato è ciò che ne costituisce il precipitato conclusivo.
Un risultato davvero triste, per tutti.
Continua: "Molestie sessuali e “pregiudizio di colpevolezza”"
giovedì 10 giugno 2010

I nuovi codici 2 (o, dello sguardo della medusa)

Ecco, a distanza di qualche giorno, gli sviluppi sull'affaire Massari.
Dal Corriere di Milano:

"L'ex assessore all'Ambiente Paolo Massari, accusato da una impiegata dell'Ufficio del Turismo norvegese (che ha espresso il suo disagio all’ambasciatore a Roma) e da una dipendente del Comune, contrattista a termine, ha convocato una conferenza stampa (trasmessa in diretta da c6.tv) per raccontare a tutti la sua verità. Si è fatto accompagnare dalla moglie Olivia e dal padre Renato. E ha raccontato nel dettaglio quali sarebbero state le «battute» che hanno suscitato l'indignazione delle due signore in questione. Nel caso della dipendente comunale, che gli aveva «chiesto più volte di intercedere per il suo posto di lavoro», avrebbe dato la seguente risposta: «Non faccio mai favori di questo tipo, neanche in cambio di favori sessuali». Una frase che Massari definisce come un «paradosso», appunto una battuta paradossale. «Se uno cade per strada io lo aiuto, ma non faccio favori a nessuno. Non è nel mio Dna», ha ribadito. La lettera finita sul tavolo del sindaco è stata scritta dalla madre della dipendente in questione.



LA CENA AL CONSOLATO - Quanto alla cena in piedi organizzata dal console norvegese, Massari ha riferito che c'erano 70 persone e che era presente anche la dipendente comunale di cui sopra, oltre a una dipendente dell'Ufficio del Turismo norvegese («non è una diplomatica», ha sottolineato), che ha scritto la seconda missiva. «In quella lettera non si parla di molestie. Si parla solo di "atteggiamenti e discorsi sgraditi e inappropriati"». Le battute sgradite sarebbero state, per esempio, a proposito della traduzione in inglese dal norvegese: «Non ho capito nulla», avrebbe detto Massari, «in una maniera un po' colorita». «Io sono fatto così, faccio battute, rido, scherzo. Non mi sono accorto di aver offeso nessuno, se è successo sono pronto a scusarmi. Andrò a parlare il 29 con il console norvegese e ho intenzione di scrivere una lettera in inglese all'ambasciatore norvegese per chiarire».

LE DELEGHE - «Soltanto dopo che ho rimesso le deleghe mi hanno dato le due lettere», ha raccontato Massari, denunciando di essere stato «messo alla berlina». «Voglio chiarezza, voglio che si vada fino in fondo. Io non sono un molestatore sessuale. Ho una moglie, dei figli». Massari ha riferito di aver incaricato i suoi legali di fare tutti i passi necessari per restituirgli «la dignità». «Alle accuse io rispondo con i fatti. Su queste lettere si è creato un caso e a questa situazione rispondo».

«Non faccio mai favori di questo tipo, neanche in cambio di favori sessuali»
«Non ho capito nulla (presumibilmente, non ho capito un cazzo; n.d.e.)»
 
Queste sono le battute per le quali si è parlato di "dignità della persona", di "donne impietrite", di "nuovi codici da rispettare", di "linea dura", di "molestie [come] problema che esige maggiore attenzione. E finalmente la ottiene", di "manca l’educazione su che cos’è un rapporto di lavoro ed è completamente assente una lettura dell’interlocutore" e tutti gli altri lamentosi vittimismi femminei di cui si è già detto nell'articolo precedente.
 
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano, ora, tale Anna Galizia Danovi, avvocato matrimonialista, o tale Silvia Vegetti Finzi, o tale Chiara Simonelli, psicologa e sessuologa alla Sapienza di Roma, che si sono entusiasticamente avvicendate nell'esercizio della gogna mediatica e del vittimismo femminile a buon mercato dalle pagine dei giornali.
Scommettiamo che nessuna di queste - oltre alle tante altre che si sono stracciate le vesti di fronte al nulla più assoluto - faranno sentire un fiato di scuse?
Donne troppo abituate a giocare con la dignità maschile come se non esistesse e non meritasse lo stesso rispetto che chiedono per sé stesse....
Continua: "I nuovi codici 2 (o, dello sguardo della medusa)"
martedì 8 giugno 2010

I nuovi codici

Sono stati in molti - ma soprattutto in molte - a rallegrarsi per la "linea dura" tenuta dal Sindaco di Milano, Letizia Moratti, in relazione al recente caso dell'ormai ex assessore all’Ambiente Paolo Massari.
La vicenda è nota.
Una diplomatica norvegese e una dipendente precaria del Comune di Milano hanno scritto al Sindaco per denunciare - allo stato solo in termini di lamentela - asseriti atteggiamenti personali del Massari nei loro riguardi, che sarebbero sconfinati, sempre a loro dire, in atti di molestia sessuale.
Nonostante le professioni di innocenza pubblicamente espresse, l'assessore è stato costretto alle dimissioni dalla linea - appunto - dura della sindachessa.
"Tornerò quando sarà fatta chiarezza", ha dichiarato Massari dopo le dimissioni, anche se non è ben chiaro chi debba fare chiarezza (i probiviri del suo partito?...chi altri?) e, soprattutto, su cosa, dal momento che nessuno ha la più pallida idea di quali siano stati gli atti incriminati, di quali comportamenti si parli e che, allo stato, non procede alcun organo giudiziario.
Nonostante regni sulla vicenda la più assoluta oscurità circa i fatti effettivi - e, quindi, circa l'eventuale innocenza dell'ex assessore - Massari è stato già condannato; non solo dalla Moratti e dai vertici del suo partito, che lo hanno costretto alle dimissioni.
E' stato condannato, senza alcuna titubanza, dalle colonne dei giornali, ergo, dalla pubblica opinione.
"La sensibilità è cambiata (e gli uomini lo sanno)", titola il commentario sulla vicenda del Corriere della Sera.
Ricorrono nell'articolo paroloni come "la sensibilità verso la dignità della persona" o, addirittura, filosofie di vita generali come "sono cambiati i codici con cui i due generi si confrontano e si scontrano, soprattutto in materia di sessualità".

Ma di cosa si parla rimane nel mistero più fitto.
Cosa dovrebbero sapere gli uomini se ogni donna ha soglie di tolleranza (o di risentimento) alle eventuali avances maschili del tutto soggettive?
Di quali codici si sta parlando e chi li ha scritti?
La tolleranza zero che riempie entusiasticamente i cuori e le menti di Anna Galizia Danovi, avvocato matrimonialista, o di tale Silvia Vegetti Finzi, verso cosa si dirige?
Verso quali comportamenti specifici che non siano quelli che appartengono - nella più assoluta infinità delle forme espressive - al gioco delle parti?
In particolare, di quale dignità ferita stanno parlando se non si conosce un'acca delle asserite accuse di molestia verso l'assessore che, magari, potrebbero essere racchiuse in una banalissima battuta.
Mi piaci - vorrei andare a letto con te - sei molto carina - hai delle cosce da urlo - e via discorrendo.
Sono affermazioni lesive della dignità della persona?
O sono atti d'iniziativa rispetto ad un'attrazione sessuale che viene evocata in continuazione dalla seduttività femminile?
Sono molestie davanti alle quali - come pontifica Chiara Simonelli, psicologa e sessuologa alla Sapienza di Roma - "moltissime donne....si pietrificano, rimangono così spiazzate da non reagire"?
Qual'è la linea di confine tra intraprendenza maschile e molestia sessuale?
La verità è che quella linea di confine la traccia ogni donna nella sua personale ed esclusiva soggettività e che ogni uomo - compreso un assessore alle politiche ambientali - brancola nel buio quanto a codici di comportamento da adottare con le donne.

Ma non è tutto.
«Attenti alle nuove mantidi che usano il sesso come arma», titolava ieri Il Giornale un pezzo in cui Annamaria Bernardini de Pace metteva in guardia da una «nuova categoria di carnefici, donne che seducono per ricatto, vendetta, interesse ». «Teoricamente può essere vero — continua la Simonelli — ma è lo zero virgola qualcosa». E Silvia Vegetti Finzi: «Non scherziamo: la maggioranza non si muove così».
Il paradosso è che sia una donna - ed una donna come la Bernardini De Pace - a lanciare allarmi di questo tipo; dipendesse dal mondo maschile ci si potrebbe invecchiare in attesa di una qualche reazione.

Ci dicono che la sensibilità delle donne è cambiata, anche se non ci dicono come.
Quella sensibilità ha l'acre odore della sterilizzazione dei rapporti umani all'interno di canoni indefiniti ed indefinibili.
Forse sarebbe arrivato il momento che cambiasse anche quella maschile rispetto alle comode e vantaggiose ambiguità femminili.


Continua: "I nuovi codici"
domenica 21 marzo 2010

Forti e deboli

In un recente commento, Diana ha opportunamente osservato che “…è, nella sostanza, inverosimile condividere le ragioni di un uomo invece che quelle di una donna, per il semplice fatto che nella nostra società chi viene considerato debole ha il diritto morale di ‘scavalcare’ quello che è più forte“.
L’osservazione, pur nella sua semplicità, fotografa con efficacia l’asimmetria con la quale si antepongono, ordinariamente, le ragioni morali (e giuridiche) delle donne a quelle degli uomini; un’asimmetria giustificata dalla diffusa convinzione che certi diritti di precedenza e preferenza vadano a compensare un gap di potere sociale che, ancora oggi, vedrebbe il mondo femminile in una condizione subordinata e debole rispetto a quella maschile.
Chi sarebbe in grado di sostenere, infatti, che le donne sono mediamente più forti degli uomini nel contesto sociale o, più semplicemente, dispongono della medesima forza?
Continua: "Forti e deboli"